Art. 9.

      1. Di intesa con le Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere previsti presidi mobili in corrispondenza delle aree e nei periodi di maggiore affluenza presso i locali pubblici al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini, di prevenire la microcriminalità, di ridurre eventuali danni a cose o persone e di assicurare una corretta viabilità.